SCA - Segnalazione Certificata di Agibilità

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Riferimenti normativi

  • D.P.R. 380/2001

Definizione

La SCA attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente. La SCA deve essere presentata per gli interventi di nuova costruzione, per ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; e per gli interventi sugli edifici esistenti che hanno influito sulle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità degli immobili e degli impianti negli stessi installati. Ai fini dell'agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:

a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

Onerosità

La SCA è soggetta al pagamento dei Diritti di Istruttoria.

Sanzioni

Le SANZIONI AMMINISTRATIVE sono quelle previste da:

  • D.P.R. 380/2001;
  • L.R. 15/2008.

La presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità ai sensi dell'articolo 222 del T.U. Leggi Sanitarie (R.D. 1265/1934), con eventuale successiva ordinanza di sgombero e, nell'ipotesi di inottemperanza, la procedura coattiva, con esercizio del potere di autotutela della pubblica amministrazione. Un edificio su cui è stata presentata la SCA può quindi sempre essere dichiarato inagibile e fatto sgomberare, se non ha realmente (o li ha persi) i requisiti di agibilità.

SANZIONI PENALI